- Da quando decorrono gli interessi dovuti al mancato pagamento entro i termini stabiliti dall’articolo 62?
I termini previsti decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (salvo quanto detto sopra con riferimento all’art. 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).
Al fine di risolvere i dubbi interpretativi relativi alla difficoltà di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, il decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:
- Consegna della fattura a mano;
- Invio a mezzo di raccomandata A.R.;
- Posta elettronica certificata (PEC);
- Impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,
come previsto dalla vigente normativa fiscale.
A quanto appreso dalla Confederazione16, con riferimento al punto iv, bisognerebbe specificare che secondo la vigente normativa fiscale – Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e seguente circolare interpretativa dell’agenzia delle entrate n. 45 del 19 ottobre 2005 – per altro mezzo equivalente si deve intendere altro mezzo che assicura la trasmissione della fattura per via elettronica, ossia invio mediante l’utilizzo di posta elettronica, telefax, via modem.
In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti17.
- Come si calcola il saggio degli interessi?
Il saggio di interesse si determina, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge18, ricorrendo al tasso degli interessi legali di mora (interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento).