Luogo di tenuta dei registri
I registri devono essere tenuti per ogni impresa e per ogni stabilimento
dove si trovano i prodotti annotati sui registri stessi (es.: se
in uno stabilimento coesistono 2 o più imprese, altrettanti devono
essere i registri preventivamente vidimati). Tuttavia, la tenuta dei
registri può essere effettuata presso la sede legale della ditta nel
caso i prodotti si trovino in uno o più depositi siti nello stesso Comune
o in Comuni limitrofi a quello in cui la ditta ha la sede legale
e/o amministrativa oppure presso un’“impresa specializzata”,
intendendosi con tale espressione un libero professionista iscritto
a un albo di un ordine professionale, un ente o una associazione
di categoria e relativi centri di assistenza agricola (Caa) (Art. 38,
comma 2, Reg. Ce 436/2009).
Chiarimenti per poter usufruire di dette deroghe sono stati diramati
con la Circolare Mipaf - Ispettorato centrale repressione
frodi - n. 5 del 22 ottobre 1996, consultabile presso gli uffici
periferici dell’Icqrf o presso le Associazioni di categoria.